Tutela e detenzione degli animali esotici e selvatici: i fatti e le opinioni

Allevare in ambiente domestico animali esotici e selvatici è giusto o no? Vediamo cosa dice la legge italiana e cosa pensano alcune associazioni alla luce degli ultimi Decreti sulla loro detenzione.

0

A cura di: Dott.ssa Paola Fossati, Dott.ssa Monica Viacava

animali esotici
Annuncio

Il dibattito sulla tutela e la detenzione degli animali esotici e selvatici è sempre molto acceso.

Chi pro e chi contro a tenere e allevare in casa animali che non siano cani o gatti, come anfibi, rettili, ma anche roditori e volatili.

Vediamo cosa dice la legge italiana per il momento. E sentiamo poi cosa pensano esattamente due associazioni rappresentative delle diverse opinioni al riguardo alla luce degli ultimi Decreti sulla detenzione di animali esotici e selvatici.

I fatti: regole sulla tutela e la detenzione degli animali esotici e selvatici

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/429, conosciuto come Legge sulla salute degli animali, ha portato con sé anche un pacchetto di misure finalizzate a compiere passi in avanti nella tutela degli animali selvatici.

Sono stati, infatti pubblicati tre Decreti legislativi (n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022), di adeguamento a questa norma europea, che modificano anche le regole per la detenzione di animali esotici e selvatici.

Le liste positive: cosa sono

In particolare, è interessante la possibilità emersa di stilare “liste positive”, che includano le specie animali di queste categorie che possano essere ancora commerciabili e detenibili in Italia.

Queste verrebbero scelte tenendo conto della relativa adattabilità a condizioni di cattività e dei possibili rischi, sanitari e per la biodiversità, ad esse associati.

L’attesa era tanta, nella speranza che un simile provvedimento potesse incidere in modo deciso sulla disciplina dell’importazione, commercio e detenzione di animali selvatici ed esotici provenienti dai loro habitat, limitandola in modo significativo.

La lista positiva è uno strumento innovativo e ancora poco diffuso.

In Italia, è stato propiziato dalla Legge delega n. 53/2021, che ha richiesto “ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette” (articolo 14, lettera q).

Il Decreto Legislativo n. 135/2022 le ha dato seguito, vietando l’importazione, detenzione, commercializzazione e riproduzione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche (anche ibridi) prelevate dal loro ambiente naturale (art. 3).

Ha poi posto le basi della lista positiva, prevedendo l’adozione di un altro specifico decreto che, in deroga al divieto, definisse l’elenco (lista positiva) delle specie selvatiche ed esotiche detenibili come animali da compagnia (art. 5, comma 1).

Sei specie in elenco

L’ 11 ottobre 2022 è stato emanato a questo fine il Decreto del Ministero della Salute e Ministero Transizione Ecologica.

Contrariamente alle attese, il testo non contiene un elenco delle specie esotiche ancora commerciabili e detenibili.

Contiene invece quello delle sole sei specie esotiche e selvatiche di cui è ammesso ancora il prelievo dall’ambiente naturale, per finalità commerciali e per farne “animali da compagnia” (vedi sotto).

L’elenco delle sei specie che potranno diventare “animali da compagnia” (lista positiva)

1. Proterorhinus semilunaris (nome comune Western tubenose goby)
2. Chromodoris quadricolor (Nudibranchio pigiama)
3. Acanthurus chirurgus (Doctorfish)
4. Acanthurus coeruleus (Blue tang surgeonfish)
5. Pomacanthus maculosus (Yellowbar angelfish)
6. Zebrasoma xanthurum (Yellowtail tang)

 

animali esotici pesce
Zebrasoma xanthurum (Yellowtail tang).

Nella prospettiva di tutelare la biodiversità, l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha condotto una valutazione, attribuendo poi un punteggio di rischio a ogni specie animale selvatica ed esotica presente in Italia e a ogni specie animale selvatica ed esotica.

Le sei specie elencate nel DM 11 ottobre 2022 sono il prodotto anche di questa classifica.

La lista sarà aggiornata ogni cinque anni.

Eccezioni e deroghe

Altre eccezioni possono essere concesse solo a strutture autorizzate, come i giardini zoologici o gli stabilimenti in cui si fa ricerca con animali.

Sono stabilite deroghe anche in caso di esemplari resi oggetto di sequestri o confische oppure ancora destinati a progetti di reintroduzione e ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente.

Il divieto non vale nemmeno per gli insetti, che potranno continuare a essere commercializzati e detenuti per compagnia senza condizioni (con la sola esclusione delle api, sancita dal Reg. 429/2016/UE).

Una scelta, quest’ultima, che sembra comunque in controtendenza, rispetto in particolare alla finalità ampia di limitare il novero delle specie che possano diventare animali da compagnia.

Soprattutto se si punta alla protezione delle specie che non sono “programmate” per una vita in cattività.

La lista negativa

È importante però non trascurare il criterio “benessere animale”, rispetto al quale ci sembra fondamentale applicare un principio di precauzione e non solo per le potenziali ripercussioni sulla sanità animale e la salute umana.

Restano, infatti, validi tutti i divieti di detenzione già vigenti per le specie animali pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per l’ambiente.

Il loro elenco dovrà essere integrato con una nuova “lista negativa”, che è già previsto sia redatta con apposito decreto interministeriale entro il mese di marzo del 2023.

Questo consentirà di far “andare a esaurimento” il numero degli esemplari appartenenti a specie che saranno vietate, ma che sono già nelle case di alcuni proprietari.

Gli animali considerati dovranno quindi essere custoditi, senza possibilità di riproduzione, fino alla morte naturale.

È però chiaro che la lista negativa ha un obiettivo diverso dalla tutela diretta dell’interesse degli animali a condurre una vita libera nel proprio ambiente naturale.

Quindi, ci si attende che il legislatore in un prossimo futuro allarghi lo sguardo, facendosi consigliare dalla scienza.

Con attenzione non solo agli aspetti pragmatici di sicurezza umana e ambientale, ma anche a quelli del benessere, potrà effettivamente garantirlo agli animali e, utilizzando lo strumento “lista positiva”, metterlo al primo posto tra i principi su cui basarla.

Le opinioni: la parola alle associazioni

Passiamo ora la parola per un confronto di opinioni a due associazioni diverse, la LAV-Lega Anti Vivisezione e l’Italian Gekko Association, attraverso la voce dei loro rappresentanti.

Per la LAV ha risposto alle nostre domande il Presidente Gianluca Felicetti, in controparte si è espresso Emanuele Scanarini, Presidente dell’Italian Gekko Association.

Leggi la doppia intervista di seguito girando pagina (in basso).

Annuncio