È stato approvato in sede definitiva il D.Lgs. 12 maggio 2015 n. 73 per l’attuazione della Direttiva europea n. 2013/31/Ue in materia di norme sanitarie che disciplinano gli scambi, il trasporto di animali e le importazioni nell’Unione Europea di cani, gatti e furetti.
L’obiettivo del legislatore europeo era quello di aggiornare le disposizioni vigenti (Direttiva n. 92/65/Cee, recepita con Dlgs n. 633/1996) e assicurare un più alto livello di tutela sanitaria e di benessere degli animali oggetto di scambi tra i Paesi membri e anche di importazione dai Paesi terzi.
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COSA DICE IL NUOVO PROVVEDIMENTO SUL TRASPORTO ANIMALE
Il nuovo provvedimento modifica il D.Lgs. n. 633/1996, tenendo conto anche delle nuove disposizioni introdotte dal Reg. n. 576/2013/Ue sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nel cui novero rientrano cani, gatti e furetti.
In particolare, sono stati previsti requisiti e condizioni sanitarie specifici per le specie animali interessate. Le modifiche apportate sono limitate e interessano solo alcune disposizioni che riguardano:
• prevenzione del rischio sanitario connesso alla commercializzazione dei cuccioli non vaccinati per la rabbia;
• estensione da 24 ore a 48 ore del lasso di tempo anteriore alla partenza in cui va effettuato l’esame clinico obbligatorio sugli animali;
• garanzie di massima tutela del benessere di cani, gatti e furetti nei trasporti.
In merito al tempo per l’esame clinico, da un’analisi dell’impatto della Regolamentazione vigente è risultato che, nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre un animale a un esame clinico 24 ore prima della sua spedizione.
Tale difficoltà è stata evidenziata in tutti i Paesi membri; pertanto l’Europa ha ritenuto opportuno ampliare il limite di tempo stabilito con la Direttiva 92/65/Cee, estendendolo.
Il termine di 48 ore è stato ritenuto più idoneo a consentire una migliore organizzazione dei Servizi veterinari preposti al rilascio dei certificati e anche a facilitare le attività commerciali connesse.
Peraltro, è stato osservato che l’ampliamento del termine per le visite non determina, di norma, un impatto significativo.
Nella pratica, infatti, le visite sono effettuate occasionalmente, poiché l’Italia non è un Paese con una grande tradizione di esportazione di cani, gatti e furetti per finalità commerciali, in quanto tale attività non risulta conveniente dato il costo di allevamento, che risulta maggiore a livello nazionale rispetto a quello di altri Paesi comunitari (soprattutto dell’Est europeo).
GLI INDICI DI MISURAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Si prevede che il grado di soddisfazione degli obiettivi prefissati sarà misurato attraverso indicatori rappresentati dai dati sulle non conformità, raccolti grazie ai controlli eseguiti, al sistema informatizzato Traces (per la raccolta delle certificazioni in formato elettronico), alla verifica delle certificazioni cartacee di accompagnamento degli animali, agli esami clinici effettuati sugli animali stessi al fine di valutarne l’età.
Sarà inoltre importante verificare se diminuiranno gli animali movimentati in assenza delle prescritte condizioni di benessere, anche in relazione all’età, e quanti provvedimenti sanzionatori saranno elevati.
Il nuovo intervento regolatorio, secondo quanto calcolato, non inciderà sui bilanci delle aziende di settore, poiché le modifiche apportate alla normativa vigente non ne stravolgono l’assetto generale e, soprattutto, non introducono nuovi adempimenti onerosi a carico degli operatori in relazione all’esercizio dell’attività commerciali degli scambi comunitari e delle importazioni di cani, gatti e furetti.
I soggetti responsabili sono il Ministero della Salute, gli Assessorati regionali competenti e i Servizi veterinari Asl.
In particolare, il Ministero è individuato come autorità competente per i controlli sanitari sugli animali in provenienza dai Paesi membri, attraverso i suoi Uffici veterinari periferici per gli adempimenti comunitari (Uvac).
Questi ultimi delegano l’attività di controllo alle Asl in base al Decreto del Min Sal 8 febbraio 1993.
In sostanza, per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti dovranno:
- soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 6 e, ove applicabile, all’articolo 6 del Regolamento (Ue) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;
- essere sottoposti a un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente;
- essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario, firmato da un veterinario ufficiale, che attesti che un veterinario autorizzato dall’autorità competente ha documentato che al momento dell’esame gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto a norma del Reg. n. 1/2005/Ce sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Per l’importazione di cani, gatti e furetti, si prevede che le condizioni di importazione siano almeno equivalenti a quelle stabilite dalla norma (identificazione con microchip, vaccinazione per la rabbia da eseguirsi a partire dalle dodici settimane d’età, passaporto individuale comunitario).
A cura della Dott.ssa Paola Fossati