Quanti animali si possono tenere al massimo in casa?

La Corte di Cassazione ha da poco fornito una risposta che consente di chiarire quanti animali si possono tenere in casa, stabilendone anche il numero massimo.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

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Chi ha animali prima o poi si è chiesto quanti ancora potesse accoglierne in casa e se esiste un limite al numero di pets che si possono tenere in ambiente domestico.

La Corte di Cassazione ha da poco dato una risposta, che consente di fare chiarezza.

Tuttavia, non si devono dimenticare alcune le leggi regionali e i regolamenti locali al riguardo.

E soprattutto, non si deve dimenticare il buon senso e, in primis, il benessere animale, che deve essere sempre tutelato.

Il numero di animali presenti in casa non può essere illimitato

L’ordinanza n. 1823/2023 della Corte di Cassazione contiene la conferma che il numero di cani e gatti posseduti in una civile abitazione non può essere illimitato, nemmeno se si possiede un giardino.

È ormai ben noto che l’art. 1138 c.c. stabilisce che una norma del regolamento condominiale non può vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da compagnia negli appartamenti privati.

Ciò, però, non significa che si possa decidere di averne un numero elevato, se questo non è compatibile con la possibilità di accudirli in modo corretto.

La libertà di detenere animali nella propria unità immobiliare, inoltre, non deve impedire a chi occupa le altre abitazioni di godere di queste e delle parti comuni a causa dei disagi arrecati da essi.

Animali domestici: quando il numero diventa eccessivo

Il caso valutato dalla Corte di Cassazione era partito dalle lamentele di un gruppo di proprietari di appartamenti, ubicati in un condominio confinante con un fabbricato e con un terreno da cui provenivano rumori e cattivi odori.

La causa di questi disturbi era stata riconosciuta nella presenza di un numero considerevole di cani e gatti.

Una prima sentenza del Tribunale aveva ordinato l’allontanamento degli animali da tale contesto, riducendone il numero a non più di quattro soggetti e ordinando subito di provvedere alla bonifica del giardino.

In seguito, tale ordinanza era stata dichiarata nulla. I condomini avevano allora proposto un nuovo ricorso per un provvedimento in urgenza, che li cautelasse da ulteriori danni.

Il ricorso era stato accolto dal Tribunale, che aveva portato a un massimo di sei il numero dei cani ospitati nel fabbricato (quota ritenuta ragionevole, considerato il bilanciamento degli interessi opposti delle parti).

In seguito, gli stessi condomini avevano chiesto e ottenuto dal Tribunale la conferma di quanto disposto in sede cautelare e la condanna al risarcimento dei danni alla salute e morali, che ritenevano di avere subito.

La sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello.

Abitazione o ricovero per animali?

Il ragionamento che ha sostenuto la decisione dei giudici è partito dalla valutazione della problematica lamentata dai condomini.

Un’immissione di rumori e odori insopportabili, che non poteva derivare da un ordinario uso come civile abitazione dell’immobile e del terreno confinanti.

L’immobile e l’area circostante erano stati, di fatto, adibiti a uno scopo diverso, a sua volta all’origine di disturbi oltre il limite della normale tollerabilità.

Tale scopo si configurava come un’attività di ricovero per animali, considerato l’elevato numero di cani custoditi.

Non importa che l’attività stessa non avesse un carattere commerciale.

A questo punto, il “continuo e assordante latrare” non era evidentemente più compatibile con le caratteristiche dei luoghi e le capacità di accudimento di chi deteneva gli animali, considerato proprio l’elevato numero di esemplari custoditi.

Da qui la definizione per sentenza di un numero massimo di animali detenibili in quella che può essere definita una “abitazione”.

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Rispettare il benessere animale e il vicinato

È vero che nessuna norma impone un limite numerico agli animali da affezione da possedere da parte del privato cittadino?

La legge nazionale non si esprime in merito al numero massimo di animali domestici, che si possono detenere in una casa.

Esistono però norme locali che in diversi casi impongono un limite massimo al numero di esemplari che possono condividere l’abitazione della loro famiglia umana.

Queste sono, di solito, leggi regionali in materia di animali o regolamenti comunali di tutela del benessere animale.

I limiti stabiliti sono, in genere, riferiti a cani e gatti, ma in alcuni casi possono riguardare anche altre specie detenute per compagnia.

Trattandosi di norme in materia di tutela degli animali, l’obiettivo è quello di prevenire problemi di detenzione che finiscano per incidere negativamente sulla condizione degli animali stessi e anche sul buon vicinato.

È facile intuire che il sovraffollamento possa portare a odori e rumori che presto diventano intollerabili per le persone, così come che possa rischiare di recare danno agli animali stessi.

Il caso della Regione Lombardia

Ad esempio, la Regione Lombardia, con la L.R. n. 33/09 dispone che gli animali d’affezione possono essere detenuti in spazi abitativi solo “in numero limitato, specificando che “nel caso di cani e gatti, s’intende un numero uguale o inferiore a dieci”.

La detenzione di un numero superiore di tali animali non è comunque vietata, ma “è subordinata a specifica comunicazione al sindaco”.

Il Comune di Milano, con il nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, ha aggiunto che nel caso di mammiferi diversi da cani e gatti, di uccelli e di rettili, per numero limitato “si intende un numero complessivo per specie di animali adulti non superiore a quindici”.

Anche in questo caso, la detenzione di un numero superiore di esemplari deve essere comunicata al sindaco.

La richiesta di comunicazione al sindaco contenuta nei citati provvedimenti locali ha, sostanzialmente, l’obiettivo di rendere nota alle autorità sanitarie la presenza di un “concentramento di animali”, che potrebbe essere fonte di problematiche igienico-sanitarie.

Questo consente i debiti controlli e l’eventuale prescrizione di interventi correttivi.

Ma non rende il numero elevato di animali un problema di per sé.

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Un limite da non oltrepasssare

È interessante osservare come la Corte di Cassazione sia andata oltre, ponendo invece un limite numerico, senza possibilità di oltrepassarlo.

Per la Corte di Cassazione (e anche i gradi di giudizio precedenti) il numero elevato degli animali d’affezione detenuti si traduce infatti in un’attività di custodia e di cura tipica dei centri di ricovero autorizzati e non delle private abitazioni.

Inoltre, il limite al numero di animali deve essere collegato al limite di tollerabilità delle immissioni da questi prodotte, che a sua volta è relativo alla situazione ambientale e, dunque, varia da luogo a luogo, a seconda delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti.

Questo significa che ogni volta il problema dovrà essere accertato nel concreto e spetterà sempre al giudice individuare gli accorgimenti idonei.

Compreso l’eventuale limite massimo di soggetti detenibili.

Cosa è consigliabile fare?

Quindi, quello che si può consigliare è di fare attenzione a scegliere di vivere con tanti animali, specialmente quando si abita in appartamento o comunque si hanno dei vicini di casa che possono subirne in qualche modo gli effetti.

La conseguenza potrebbe essere quella di dover risarcire i danni e, quel che è peggio, di dover rinunciare almeno ad alcuni dei propri animali.

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