Posso far riprodurre animali CITES di fonte W o U?

Il Ministero della Transazione Ecologica ha emanato una circolare che permetterebbe la riproduzione di tutti gli animali in CITES di fonte W o U acquistati prima del 27 settembre 2022. Ma è veramente così?

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Una recente circolare dal Ministero della Transazione Ecologica autorizza a riprodurre tutti gli animali in CITES di fonte W (wild) o U (unknown) acquistati prima del 27 settembre 2022.

Se si vuole farlo è preferibile però “chiedere il permesso”.

Animali in CITES di fonte wild o unknown

In base al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 entrato in vigore il 27 settembre 2022, tutti gli animali in CITES di fonte W (wild o natura) o U (unknown o fonte sconosciuta) non potranno più essere riprodotti e ceduti. Chi li ha potrà detenerli fino al loro naturale decesso.

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L’art. 6, comma primo, del D.Lgs. 135/2022 definisce infatti che: “I detentori di animali, compresi gli ibridi, di specie selvatiche esotiche di cui all’articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all’articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari”.

Questo “purché il detentore adotti misure idonee a garantire l’impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.

Ricordiamo che il riferimento ai 12 mesi riguarda esclusivamente le scorte commerciali ed è scaduto il 27 settembre di quest’anno.

Il valore della circolare del Ministero della Transazione Ecologica

Nelle scorse settimane è però stata rilasciata una Circolare dal Ministero della Transazione Ecologica, la quale offre un’interpretazione della legge.

La Circolare include nel divieto i fonte R, esclusi dalla legge, ma offre la possibilità di riprodurre tutti gli animali acquistati prima del 27 settembre 2022.

Permane il divieto per quelli acquistati dopo la data indicata, compresi i fonte R.

Quindi chi possiede animali in CITES fonte R (ranching o allevamento), U e W, potrà detenerli fino al loro decesso e in caso riprodurli, ma non potrà cederli in alcun modo.

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Di fatto è importante ricordare che una circolare ministeriale non ha valore legislativo maggiore rispetto a una legge, quindi gli uffici CITES non sono obbligati a rispettarla, si tratta di un’indicazione.

A domanda di chiarimenti dagli uffici CITES sparsi su tutto il territorio si ottengono le risposte più disparate: da quelli che non avranno problemi ad applicare la circolare a chi invece emetterà verbale lasciando la questione nelle mani del giudice.

Viste le risposte eterogenee ottenute, si consiglia vivamente a tutte le persone che avessero in programma di riprodurre animali da fonte W, U e R (anche un solo esemplare, gli ibridi tra fonti diverse sono inclusi nel divieto), di contattare il proprio ufficio CITES e di farsi rilasciare in forma scritta (PEC o Raccomandata con ricevuta di ritorno) il permesso a procedere.

In via cautelativa, sarebbe opportuno non riprodurre, le multe vanno dai 20.000 ai 150.000 euro.

Articolo a cura di Italian Gekko AssociationITALIAN GEKKO ASSOCIATION

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