Le indicazioni di legge che riguardano i gatti non sono un argomento da prendere alla leggera e hanno delle differenze fondamentali con quelle dedicate ai cani.
Vediamo quali sono le principali normative in Italia sulla specie felina domestica.
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Lo stato giuridico dei gatti
Il gatto domestico ha una particolarità importante che lo distingue dal cane.
Gode infatti di un doppio stato giuridico: animale di proprietà e animale a vita libera.
La tutela dei gatti liberi
I gatti liberi e le colonie rientrano nelle definizioni fornite da Codice civile agli articoli 823 e 826:
- “I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”;
- “I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni”.
Da ciò si evince che la tutela degli animali liberi è di competenza dell‘autorità amministrativa che si occupa della loro gestione.
Di fatto lo Stato non possiede gli animali in libertà, ma li gestisce.
Pur riconoscendo lo stato di vita libera per il gatto senza proprietario, lo Stato ne consente il ricovero coatto in strutture registrate.
Si tratta di ricoveri temporanei resi necessari per garantire il benessere degli animali e distinti in Gattile sanitario, Gattile rifugio e Oasi felina.
Altre indicazioni al riguardo sono presenti nella legge quadro sul randagismo (Legge 14 agosto 1991, n. 281).
All’articolo 2, infatti, per quanto riguarda i gatti in libertà, si sancisce che è fatto divieto a chiunque di maltrattarli.
Inoltre, essi devono essere sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per il territorio (Servizi Veterinari dell’ASL) e riammessi poi nel loro gruppo, e possono essere soppressi soltanto se gravemente malati.
I gatti a vita libera facenti parte di una colonia
Un’importante precisazione è che i gatti a vita libera non possono definirsi randagi quando riconoscono un proprio territorio di riferimento all’interno di una colonia felina.
Questa si riferisce a un gruppo di gatti in libertà che riconosce e frequenta un territorio ben definito.
Qui risiede una grande differenza tra gatto di proprietà e in libertà: il primo deve esser custodito, mentre il secondo no.
I gatti appartenenti a una colonia non riconoscono un proprietario, ma per la loro alimentazione possono dipendere in parte da uno o più cittadini.
In alcune Regioni la gestione delle colonie feline è affidata anche ai cittadini.
Questo però a condizione che si assumano la responsabilità della gestione demografica dei componenti della colonia, in accordo con i Servizi veterinari locali.
Per legge i gatti sono portatori di diritti
Un altro concetto chiarito più volte dalla normativa, e che vale sia per i gatti in libertà sia per quelli di proprietà, è che tutti gli animali sono soggetti portatori di diritti, ma non di doveri.
Per questo motivo le responsabilità derivanti dal loro comportamento ricadono sui proprietari o sull’ente da cui dipendo.
Chiunque detenga e/o possegga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere.
Deve quindi provvedere alle sue cure tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici in rapporto all’età, al sesso, alla specie, alla razza e alla taglia.