Non esiste parte del nostro pianeta Terra che non sia praticamente interessata, anche da decenni, da una disciplina di tutela internazionale ambientale o faunistica della fauna selvatica e anche della flora naturale.
Va ricordato che la tutela delle specie selvatiche non avviene sempre con normative specifiche, ma anche attraverso strumenti di diritto internazionale di soft law (cioè che devono essere recepiti dagli Stati che sottoscrivono il trattato o la convenzione per divenire efficaci) che riguardano più in generale l’ambiente, oppure regolamentano attività umane che possono avere effetti sull’ambiente.
Va considerato che nel corso della storia della legislazione ambientale possiamo ritenere affievolito un approccio di tipo riparatorio a favore di un approccio di stampo preventivo di situazioni critiche in una chiara e precisa ottica di sostenibilità ambientale.
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Conservazione e tutela della fauna
Nei casi che investono la protezione della natura e delle specie selvatiche, vi è stato un avanzamento del principio di “conservazione” rispetto al principio di “protezione” e questa dinamica ha determinato anche le politiche ambientali dell’Unione europea.
Il principio di precauzione, proprio della Direttiva Habitat (92/43/ CEE), innalza il livello di tutela prevedendo un divieto anche in caso di potenziale negatività.
Altra innovazione dei principi finalizzati alla conservazione delle specie selvatiche è sancita dall’estensione del principio di territorialità al principio di extraterritorialità.
Di fatto, una specie selvatica oggetto di conservazione nel territorio di uno Stato che ha aderito alla disposizione internazionale, non può essere oggetto di sfruttamento (ad es. commerciale e/o venatorio) in un altro Stato non contraente la medesima disposizione, per essere poi importata nel territorio dello Stato aderente.
Un principio di matrice sovranazionale, fatto proprio dalla legislazione anche italiana in materia di conservazione della fauna selvatica (L. n. 157/1992), è quello per cui la stessa fauna non è più res nullius, dunque di nessuno, ma res communis omnia, dunque della collettività, e come tale deve essere gestita come patrimonio comune.
Infine, per finalità di conservazione sono previsti, sia dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, delle misure di protezione più o meno stringenti differenziate per le singole specie, dei periodi di prelievo venatorio, dei limiti ai mezzi atti allo sfruttamento e al commercio nelle pratiche di gestione della fauna selvatica, nonché le relative sanzioni penali o amministrative.
Curiosità
Il primo richiamo al termine “conservazione” lo si rinviene nella Convenzione di Londra del 1933 relativa alla “conservazione della fauna e della flora allo stato naturale”, che si prefiggeva l’obiettivo di proteggere la fauna e la flora di alcune parti del mondo, in particolare dell’Africa, mediante la creazione di parchi nazionali e di riserve naturali e la regolamentazione della caccia e della raccolta delle specie.
FONTE: La Settimana Veterinaria