In estate, si ripropone puntualmente il dubbio se sia possibile andare in vacanza con cani o altri animali domestici e portarli con noi in un hotel o ristorante e in spiaggia o altri luoghi di svago.
La domanda nasce dal fatto che non tutte le strutture alberghiere li accettano e che ci sono alcuni luoghi in cui non li si può far entrare.
Per fortuna, con il diffondersi di una maggiore sensibilità, gli esercenti di alberghi e campeggi, così come quelli dei punti di ristoro, sono sempre meno restrittivi e più accoglienti anche nei confronti di “clienti con la coda”.
Restano, però, diffusi alcuni vincoli di accesso a determinati ambienti naturali, che sono aperti al pubblico, ma solo a quello di genere umano.
È il caso, ad esempio, delle spiagge o dei parchi.
Luoghi che la legge tutela perché siano frequentati in modo controllato e rispettoso e nei quali deve essere garantita la convivenza ordinata di chi li frequenta: tra di loro e con le altre forme di vita che li popolano.
In base al tipo di contesto, ci possono essere regole (ordinanze) emanate dallo Stato oppure dalle Regioni o anche dai singoli Comuni.
Anche le Capitanerie di Porto hanno competenza sulle spiagge demaniali.
Per questo, è bene informarsi sempre in anticipo. Magari chiedendo, se presente, all’ufficio tutela animali del luogo in cui ci si vorrebbe recare con il proprio animale oppure all’ufficio del turismo locale.
Bisogna tenere presente, inoltre, che, per quanto riguarda gli spazi privati o quelli pubblici affidati in concessione a privati, questi ultimi hanno la facoltà di adottare specifiche disposizioni per regolamentare l’accesso degli animali nell’area sulla quale hanno loro il controllo.
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Le regole per l’accesso dei cani a una spiaggia pubblica
La possibilità di portare sulla spiaggia pubblica un animale non è regolamentata a livello nazionale.
Tuttavia possono essere adottati provvedimenti a livello regionale o comunale, per vietarla o limitarla.
Potrebbero, ad esempio, essere definite fasce orarie in cui gli animali devono stare fuori dalla spiaggia e altre in cui possono entrare.
Il Comune potrebbe, magari, individuare aree destinate appositamente alla balneazione dei cani, magari sempre a orari prestabiliti.
Qualora fossero ritenuti necessari dei divieti, questi non potranno essere discriminatori o illogici.
Soprattutto dovranno essere decisi solo in assenza di alternative meno gravose.
Regole di comportamento generali per i cani in spiaggia
In assenza di divieti specifici, bisognerà rispettare i comportamenti previsti per l’accesso di animali a qualsiasi luogo pubblico, che, comunque, dovranno essere messi in atto a integrazione delle eventuali altre norme locali.
In particolare, il cane deve essere sempre al guinzaglio.
Il proprietario o la persona che lo detiene devono inoltre avere con sé una museruola, da fargli indossare in caso di necessità oppure qualora lo richiedesse un’autorità.
Inoltre, dovrà essere mantenuta l’igiene dei luoghi. Bisogna raccogliere le deiezioni dell’animale e cercare di evitare che siano deposte in punti in cui possano creare disagio o imbrattamento incompatibile con la presenza di persone.
L’accesso alla battigia e all’acqua
L’accesso alla battigia, cioè la parte di spiaggia sulla quale si infrangono direttamente le onde, e alla cosiddetta “zona di transito”, calcolata estendersi per una fascia di circa 5 metri dal mare, è un’area in linea di principio (e per legge) di libera fruizione e libero transito.
Quindi, in questi tratti, chiunque può passare, anche se non sostare.
Anche portando con sé il cane (in assenza, come detto, di norme più specifiche).
Lo stesso discorso vale per l’accesso all’acqua, che è un bene di tutti.
Per arrivarci senza incorrere nelle eventuali limitazioni degli stabilimenti balneari in concessione privata, bisognerà utilizzare un corridoio pubblico di accesso al mare (o al lago).
Sono sempre esclusi dalle limitazioni di accesso i cani di salvataggio e i cani guida per non vedenti.
Le regole per l’accesso alle spiagge in concessione privata
Quando la spiaggia è gestita da un privato, possono essere decise regole specifiche per impedire o limitare l’accesso agli animali.
Resta inteso che la battigia e la fascia di transito non possono essere precluse al passaggio, nemmeno in questi casi.
Quindi, l’eventuale esclusione degli animali da tali spazi potrà dipendere solo dall’esistenza dei già citati divieti previsti dalle Istituzioni locali.
In altri casi, i privati stessi potranno, invece, predisporre aree attrezzate per la presenza di animali.
Qualche esempio di divieti che non valgono
Negli ultimi anni, alcuni casi di divieti generalizzati puntavano a vietare l’accesso alle spiagge in compagnia di un animale.
Sono stati quindi portati all’attenzione dei giudici amministrativi, cioè dei Tar (Tribunali amministrativi regionali), che possono stabilire se le norme locali sono corrette oppure no.
Le pronunce hanno ribadito che i divieti assoluti non sono legali.
Soprattutto se sono sostenuti da motivazioni generiche e non proporzionati rispetto all’obiettivo che si vuole ottenere.
Ne è un esempio la decisione del Tar di Trento che ha respinto la richiesta di impedire l’accesso di cani a una spiaggia lacuale pubblica, dopo aver accertato che la presenza degli animali non causava “inquinamento” o rischi per l’incolumità delle persone (sent. n. 332/2013).
In altri casi, sono state annullate le ordinanze comunali che vietavano di portare cani in spiaggia per tutta la stagione balneare.
Il Tribunale ha, infatti, stabilito che una tale scelta è “irragionevole”, perché sacrifica l’interesse degli animali e dei loro proprietari a favore di quello dell’ambiente e di chi aspira a una “quiete pubblica”.
Quando potrebbe invece essere trovata una soluzione che tuteli tutti gli interessi, senza discriminazioni (Tar Reggio Calabria, Sent. n. 225/2014; Tar Salerno, Sent. n. 1752/2015).
Divieti comunali sproporzionati
Una linea analoga è stata seguita dal Tar della Toscana. Il Tribunale ha infatti annullato un’altra ordinanza comunale che vietava in modo assoluto l’accesso alla spiaggia con i cani in una fascia oraria pari all’intera giornata (dalle ore 8 alle ore 20).
Ma anche dal Tar del Lazio che, appena prima del lockdown, aveva dichiarato illegittima l’ordinanza di un comune che consentiva di far accedere animali solo nelle spiagge a pagamento, in cui i concessionari avessero riservato apposite zone destinate alla presenza degli animali stessi.
In questo caso, la motivazione dell’amministrazione comunale era stata la necessità di garantire l’igiene delle spiagge.
Il Tribunale l’ha considerata però una finalità troppo generica. Anche in questo caso, ha quindi ritenuto possibile individuare misure comportamentali più adeguate e proporzionate.
La “sproporzione” dei divieti deve essere valutata anche in rapporto a quanto previsto da altre norme locali vigenti.
In particolare se queste consentono l’accesso ad altre aree pubbliche e di uso pubblico, come i parchi e le altre aree verdi cittadine.
Risulta, infatti, ancora più evidente, in questi casi, la ripercussione sulla libertà di movimento dei proprietari e detentori di animali.
Un consiglio
Attenzione a proteggere gli animali, se si decide di portarli al mare.
La spiaggia può essere molto calda e il sole altrettanto.
Il Veterinario potrà indicare gli accorgimenti per evitare colpi di calore e scottature.
Potete trovate altri suggerimenti nell’articolo: “Al mare con il cane: come comportarsi e cosa portare“.