La scelta di avere un cane, in molti casi si accompagna alla preferenza per una razza, per le sue caratteristiche estetiche e di attitudine; in questi casi è importante sapere che cos’è il pedigree e quando bisogna averlo.
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Come si può essere sicuri che un cane sia “di razza”?
Per prima cosa, bisogna sapere che, secondo la legge italiana, i cani di razza sono solo quelli con pedigree (D. Lgs. N. 529/1992), cioè dotati di un certificato genealogico.
Il pedigree, infatti, è il certificato che attesta l’iscrizione del cane a uno dei due Registri del Libro genealogico.
Questo è l’elenco ufficiale dove vengono annotati, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Masaf), gli animali con genealogia nota.
L’iscrizione, quindi, conferma l’appartenenza del cane a una determinata razza riconosciuta.
Il Libro genealogico
In Italia, il Libro genealogico dei cani di razza comprende due Registri:
- il Registro genealogico dei cani di razza (Registro delle Origini Italiano, ROI), che elenca i cani che già provengono da antenati di razza;
- il Registro supplementare riconosciuti (RSR), che annovera i cani riconosciuti come “capostipiti di razza”, quindi la prima generazione.
Il Libro genealogico è gestito dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) ed è disponibile anche on line: www.enci.it.
Chi rilascia il pedigree di un cane?
L’emissione del pedigree, che è un vero e proprio documento del cane, è effettuata sempre dall’ENCI, che lo stampa esclusivamente nella sua sede centrale.
Da lì, il pedigree viene spedito all’allevatore o alla Delegazione ENCI (sede provinciale) che ha la competenza per il territorio in cui risiede il nuovo proprietario del cucciolo, quando questo ne ha già uno all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.
Un vero e proprio documento del cane
Il pedigree di un cane contiene numerose informazioni, tra cui:
- i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore del mantello, numero di microchip);
- il numero che d’iscrizione a uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico dell’ENCI;
- la genealogia del cane, cioè i dati degli ascendenti, genitori, nonni, bisnonni, fino ai trisnonni;
- indicazione di eventuali antenati, presenti nell’albero genealogico del cane, riconosciuti campioni di bellezza o di lavoro in Italia o all’estero, che abbiano conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o siano stati sottoposti a controlli sanitari per le displasie;
- i dati anagrafici del proprietario e dell’allevatore;
- i passaggi di proprietà del cane;
- altre informazioni.
Il possesso del pedigree garantisce, inoltre, che il cane è stato iscritto al Libro genealogico in conformità alle procedure stabilite con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Questo contribuisce a rendere il certificato genealogico una forma di carta d’identità del cane, utile anche in caso di smarrimento, per favorirne la rintracciabilità anche al di fuori della Regione di appartenenza.
Quest’ultima è un’opzione che nel servizio fornito dall’Anagrafe del nuovo Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia è attualmente ancora in fase di completamento.
Una certificazione anche per gli allevatori: l’Affisso
Un altro aspetto importante, connesso all’iscrizione al Libro genealogico, è l’obiettivo del miglioramento della attività riproduttiva, affidato agli allevatori.
Questi ultimi possono richiedere all’ENCI una denominazione per il proprio allevamento (l’Affisso), che consentirà di identificare i loro cani.
L’Affisso ENCI accompagna, infatti, il nome di ogni cane nato da fattrici appartenenti a quel determinato allevamento.
La riconoscibilità dei cuccioli è considerata importante anche dal punto di vista della relativa “qualità”.
Tra i requisiti necessari per l’ottenimento di un Affisso c’è infatti quello di aver sottoscritto il codice etico dell’allevatore di cani.
In base a esso, l’allevamento e la selezione degli animali “richiedono una gestione seria e onesta”, con l’impegno a far riprodurre cani sani, privi di malattie manifeste o patologie ereditarie.
L’appartenenza a un Registro degli allevatori previsto dal Libro genealogico del cane di razza richiede, inoltre, il rispetto delle norme tecniche ministeriali, da parte di tutti gli allevatori che vogliano iscrivere correttamente i propri cani al Libro genealogico stesso.
Novità per la tutela del cane di razza
Nel mese di settembre 2023, l’attuale Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con D.M. n. 116130/2023 ha apportato alcune novità finalizzate a migliorare la tutela dei cani.
Queste riguardano limiti all’accoppiamento (divieto di iscrivere cani nati dall’accoppiamento tra genitori e figli, dall’accoppiamento tra fratelli pieni o mezzi fratelli) e all’impiego come fattrici di femmine di età inferiore a 16 mesi.
Nel caso invece in cui i cuccioli provengano da fattrici di età superiore a 7 anni o che abbiano già prodotto più di 5 cucciolate, dovrà essere prodotto un certificato veterinario attestante l’idoneità delle fattrici stesse a portare a termine la gravidanza e a sopportare il parto e lo svezzamento.
Patologie ereditarie
Le più stringenti nuove regole sulla consanguineità rimandano alle esigenze di variabilità genetica dei cani di razza, che nel tempo si è andata riducendo a favore della selezione di alcune caratteristiche particolarmente apprezzate, ma spesso a discapito della salute dei cani.
È noto che il possesso di un Affisso e l’iscrizione al ROI non garantiscono in assoluto l’assenza di problemi.
In particolare, le patologie ereditarie possono comunque manifestarsi anche in soggetti con pedigree.
Nel certificato di origine, è possibile inserire l’esito della certificazione ufficiale di patologie di origine genetica, come le displasie e il relativo grado di gravità.
Cani con pedigree o senza
Come sopra ricordato, un cane sprovvisto di pedigree non può essere considerato un “cane di razza”.
Anche se è morfologicamente simile a soggetti che lo sono, non potrà essere ammesso alle manifestazioni ufficiali, quali esposizioni, prove di lavoro, ecc.
Inoltre, gli eventuali cuccioli dei cani senza pedigree, in assenza di informazioni verificabili circa la loro corretta selezione e le origini non potranno essere iscritti al Libro genealogico.
Di fatto, questi cani devono essere considerati come meticci.
Registro Supplementare Riconosciuti
Esiste, però, anche un altro Registro del Libro genealogico, aperto a cani che non possono essere iscritti al ROI: il Registro Supplementare Riconosciuti (RSR).
A esso possono essere iscritti i cani di cui non è nota la linea genealogica, ma che rientrano comunque nello standard di una specifica razza.
Sono riconosciuti corrispondenti allo standard morfologico, ad esempio a seguito della partecipazione a un’apposita esposizione di bellezza organizzata dall’ENCI o anche allo standard di lavoro, sempre a seguito di una prova ENCI, per le razze che hanno questa attitudine.
L’elenco delle razze ammesse è, però, limitato.
Il cane ammesso al RSR diventa un “capostipite” e i suoi discendenti diretti potranno aspirare al ROI a partire dalla generazione successiva alla terza, ottenendo così un pedigree a tutti gli effetti.
Un cane è di razza solo se ha il pedigree
La disponibilità del pedigree è, dunque, obbligatoria quando si vuole acquistare un cane di razza ed è anche necessaria per poter far partecipare il cane a mostre, gare o prove di lavoro per cani di razza.
La richiesta del pedigree
L’allevatore può richiedere il pedigree dei suoi cuccioli direttamente all’ENCI, attraverso l’apposita modulistica che l’Ente mette a disposizione.
In caso la fattrice o il cane maschio non gli appartenessero, dovrà invece integrare la richiesta con la dichiarazione dei dati del proprietario.
La pratica della richiesta deve essere avviata entro 25 giorni dalla nascita della cucciolata, presentando il Modello A in cui si certifica la nascita dei cuccioli specificandone numero e sesso.
Deve essere conclusa invece entro 90 giorni dalla stessa, presentando il Modello B, con le informazioni relative a ogni cucciolo, dal nome, al numero di microchip, al colore del mantello, e all’eventuale nuovo proprietario.
Le tariffe dell’ENCI, relative ai costi da sostenere per la richiesta del pedigree, sono disponibili sul sito dell’ENCI stesso e ammontano a poche decine di euro.
Il passaggio di proprietà e di pedigree del cane
Quando il pedigree viene richiesto prima che il cucciolo abbia già un nuovo proprietario, diverso dall’allevatore, è necessario comunicare successivamente il passaggio di proprietà all’ENCI (Delegazione competente per territorio), entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso sarà avvenuto.
Ricevuta questa informazione, la Delegazione registrerà il passaggio di proprietà sul certificato (pedigree) originale.
Anche a questo fine, l’ENCI mette a disposizione un apposito modulo, che deve essere firmato sia da chi cede il cane, sia dal nuovo proprietario.
Il passaggio può essere registrato dal proprietario cedente (che sostiene le spese per la pratica e consegna il pedigree al nuovo proprietario con il passaggio già effettuato) o dal nuovo proprietario.
In quest’ultimo caso bisogna accertarsi di avere dati e firma del cedente sul modulo, per procedere alla registrazione.
Il nuovo proprietario dovrà anche poter allegare il pedigree in originale od assicurarsi che venga inviato a cura del cedente che lo possiede.
Ricordiamo che il cambio di proprietà dovrà essere registrato anche al Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (l’Anagrafe gestita dall’ATS).
Per questo adempimento, ci si può rivolgere al proprio Medico veterinario o al Servizio veterinario pubblico, competente per il proprio territorio di residenza.