Le Ordinanze, nella gestione dei cani aggressivi ed equidi nelle manifestazioni, possono essere degli strumenti normativi adatti? Il Ministero della Salute, con Ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata sulla GU n. 198 del 27 agosto 2018, ha prorogato la precedente Ordinanza 6 agosto 2013, già modificata dall’Ordinanza 3 agosto 2015, recante “Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”.
La proroga renderà vigente il dispositivo per ulteriori 12 mesi, fino al 29 agosto 2019. Allo stesso modo, sempre il Ministero della Salute, con Ordinanza 26 luglio 2018, ha prorogato di un anno anche la “Ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e ss. mm. In materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”.
Restano, pertanto, confermati i principi e le regole, scelti dal Ministero della Salute per definire le responsabilità dei proprietari di cani, insieme alle altre previsioni volte a favorire la tutela della società, nonché le disposizioni per la salvaguardia della salute e dell’integrità fisica degli animali utilizzati nei palii, nelle giostre e nelle quintane e per la tutela dell’incolumità dei fantini e degli spettatori.
Nel primo caso, l’Ordinanza mantiene attivo il sistema di prevenzione avviato ormai da molti anni, al fine di creare i presupposti per garantire una gestione corretta e consapevole dei cani, riducendo i rischi di aggressioni e morsicature, e per consentire una corretta convivenza.
Parimenti per gli equidi, si conferma la disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche e private, nelle quali vengono impiegati tali animali.
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La finalità di un’ordinanza
Tuttavia, si deve prendere atto che lo strumento normativo dell’Ordinanza è caratterizzato dai requisiti di “contingibilità” e “urgenza”. Significa che dovrebbe essere utilizzato come un atto straordinario, da adottare solo in via eccezionale, qualora si debba intervenire con immediatezza in situazioni di interesse pubblico, connotate da necessità e incombenza (urgenza); di fatto, cioè, quando la gravità o l’impellenza della situazione da affrontare non consentono di attendere il completamento dell’iter di approvazione degli strumenti ordinari (contingibilità).
Peraltro, oltre che per il requisito della necessità e per l’eccezionalità della situazione concreta da fronteggiare, l’Ordinanza si caratterizza anche per la validità limitata nel tempo.
La sua efficacia temporale è, infatti, commisurata al permanere dello stato di necessità, in attesa di una risoluzione normativa ordinaria. Per lo stesso motivo la sua adozione deve essere adeguatamente motivata in ordine ai presupposti che l’hanno ispirata.
Proprio in considerazione della loro natura transitoria, le Ordinanze non sono considerate idonee a innovare in modo stabile l’ordinamento giuridico.
Nel caso della necessità di tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, si deve prendere atto che lo strumento dell’Ordinanza è stato adottato per la prima volta nel 2003. Ne sono seguite proroghe, con o senza modifiche del testo, fino all’ultima sopra ricordata, nell’anno corrente.
Significa che per ben tre lustri il legislatore nazionale non è intervenuto a dare stabilità alle previsioni normative, emanando un provvedimento ordinario.
Una simile osservazione si può applicare all’Ordinanza che riguarda gli equidi, rinnovata con poche modifiche dal 2011 fino all’anno in corso.
Il caso della tutela dell’incolumità pubblica dai cani aggressivi…
In questo quadro, si è mantenuta una condizione di precarietà che, per quanto riguarda i cani aggressivi, non si può dire abbia giovato alla risoluzione della problematica in oggetto, come dimostrano gli episodi di cronaca, anche recente, in cui si sono purtroppo ripresentati incidenti causati da cani aggressivi o “fuori controllo” ai danni di persone.
In particolare, questa considerazione si rivela valida per una delle disposizioni previste, cioè quella che prevede la possibilità, da parte di Comuni e Servizi veterinari pubblici, di organizzare percorsi formativi rivolti ai proprietari di cani aggressivi ovvero che hanno morso o aggredito persone o altri animali oppure che sono stati individuati come potenzialmente pericolosi per altre ragioni (il c.d. “patentino”).
Con Decreto ministeriale 26 novembre 2009, sono stati definiti i contenuti dei percorsi formativi, ma in assenza di una legge che ne disciplini con rigore le modalità e i tempi di realizzazione, a tutt’oggi l’offerta risulta frammentaria e disomogenea sul territorio nazionale, rendendo difficile la partecipazione sia ai proprietari che volessero aderirvi volontariamente sia a quelli che li devono, invece, seguire per ottemperare all’obbligo di frequenza previsto dall’Ordinanza.
A questo ultimo proposito, una legge potrebbe anche risultare più determinate e incisiva rispetto alla gestione dei proprietari che rifiutino di rispettare il suddetto obbligo.
Rendendo più efficace la definizione di obblighi e conseguenti responsabilità dei proprietari e detentori di cani aggressivi, sia verso il proprio animale sia nei confronti della società, si contribuirebbe a diffondere la cultura del possesso responsabile, migliorando significativamente la sicurezza di tutti.
…e delle manifestazioni con equidi
Per quanto riguarda gli equidi, la proroga dell’Ordinanza consentirà in particolare di prorogare l’attività di censimento delle manifestazioni organizzate a livello nazionale, avviata nel 2017, unitamente alla valutazione dei rischi connessi alla realizzazione dei diversi tipi di eventi.
Questa attività vede coinvolti i Servizi veterinari pubblici e il Centro di referenza nazionale per il benessere animale di Brescia, e avrà il fine ultimo di raccogliere dati utili alla predisposizione di linee guida nazionali per l’organizzazione di manifestazioni che, come nelle intenzioni espresse dal Ministero stesso nelle premesse alla proroga, “garantiscano l’applicazione corretta delle norme di sicurezza e tengano conto dei reali fattori di rischio, in base alla tipologia di animali e di percorso, ma anche in considerazione dell’addestramento dei cavalli e delle capacità dei cavalieri”.
A questo scopo, il Servizio veterinario competente per territorio dovrà continuare ad assicurare la presenza di un veterinario ufficiale che, entro 7 giorni dal termine della competizione, dovrà compilare e inviare un resoconto tecnico al Ministero della Salute.
Inoltre, in occasione della proroga, il Ministero ha chiarito che il divieto di utilizzo di cavalli di razza Purosangue inglese si applica esclusivamente nelle corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, e non ad altre forme di manifestazione equestre (come le prove di destrezza e abilità).
Anche in questo caso, la proroga della disciplina delle manifestazioni con equidi, impostata con la formula dell’Ordinanza, è stata resa necessaria dall’impossibilità di giungere all’emanazione di una disciplina ordinaria e per evitare un vuoto normativo.
Considerazioni finali
L’Ordinanza di necessità e urgenza dovrebbe, però essere considerata un’eccezione nell’ordinamento, legata a situazioni che necessitano di rapida risposta.
Il fatto che negli ultimi (non pochi) anni siano divenute in alcuni casi uno strumento normativo pressoché “stabile”, potrebbe rivelare una sostanziale inerzia, se non incapacità, della politica di decidere in merito alla gestione di determinati fenomeni.
Ciò può essere dovuto alla mancanza di comprensione profonda dei fenomeni stessi.
La categoria veterinaria potrebbe essere proficuamente coinvolta al fine di colmare le lacune conoscitive e di interpretazione e valutazione e favorire una regolamentazione definitiva.
FONTE: La Settimana Veterinaria