Quando gli animali vaganti vengono trovati sulla pubblica via, l’istinto della maggior parte delle persone è quello di portarlo dal primo veterinario che trova e quest’ultimo, oltre a verificare se è identificabile, deve capire chi lo dovrà eventualmente prendere in carico.
Ogni animale vagante può essere fonte di problemi di sicurezza pubblica e/o sanitaria. È, quindi, importante conoscere i punti essenziali per poter sapere come comportarsi.
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CHE COSA SI DEVE/PUÒ INTENDERE CON “ANIMALI VAGANTI”?
Con il termine “animale vagante” si deve intendere un animale che, a vario titolo, lecitamente detenuto da qualcuno perda questa sua condizione e vaghi alla ricerca di cibo e/o rifugio.
Nel caso si tratti di un cane, è vagante quando non sia all’interno di una proprietà o non sia più sotto la sorveglianza effettiva del suo padrone o si trovi al di fuori della portata di voce o dell’influenza sonora di strumenti di richiamo; sono altresì vaganti i cani (randagismo) lasciati al loro stesso istinto, salvo che non siano impegnati in una battuta di caccia.
Nel caso si tratti di gatti, si indicano come vaganti tutti i soggetti non identificati o dei quali il proprietario non è conosciuto e che si trovano sulla pubblica via o nella proprietà altrui (gatti liberi, colonie feline).
Anche gli animali selvatici possono essere considerati vaganti, ma in questo caso ci si riferisce a tutti quegli animali (cinghiali, volpi, gabbiani) che per vari motivi (come ad esempio il sovrappopolamento) escono dal loro habitat per andare alla ricerca di cibo.
CHE COSA DEVONO FARE I PROPRIETARI?
La Legge vieta il vagare degli animali domestici (da compagnia o da reddito) o degli animali selvatici tenuti in cattività.
Il proprietario non deve quindi lasciare il proprio animale senza sorveglianza al di fuori della propria proprietà e, inoltre, è responsabile dei danni che può causare; la responsabilità può essere sia civile sia penale a seconda degli eventuali danni provocati e della loro entità.
Il risarcimento a chi è stato danneggiato ovviamente potrebbe non esserci se si dimostrasse che la mancata custodia si è verificata per caso fortuito e comunque senza una responsabilità diretta del proprietario e/o detentore.
In Italia, l’identificazione, prima con tatuaggio ora solo con microchip, e la registrazione in anagrafe regionale dei cani è l’unico obbligo di legge che attualmente ha un proprietario/detentore di cani ed è stata introdotta dalla Legge n. 281/91 (alcune Regioni avevano già previsto l’obbligo a partire dal 1985).
La mancata identificazione e/o registrazione nell’anagrafe regionale rappresenta un illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria che può variare da Regione a Regione in base alla normativa di recepimento della Legge 281/91.
Per i gatti non è prevista un’identificazione obbligatoria, anche se esiste un’Anagrafe nazionale felina, oltre ad Anagrafi regionali e comunali presso le quali i proprietari possono registrare, su base volontaria, i propri animali.
CHE COSA DEVONO FARE I VETERINARI?
Senza tralasciare l’impegno deontologico di prendersi cura degli animali che vengono loro affidati, i veterinari devono confrontarsi giornalmente con la realtà economica e i dispositivi di legge in vigore.
In Italia, il veterinario non dovrebbe occuparsi direttamente dell’animale vagante, ma sarebbe compito del cittadino allertare le autorità.
Tuttavia, se messo davanti al “fatto compiuto” il veterinario deve in qualche modo farsene carico.
L’unico obbligo è quello legato al Codice deontologico di prestare le prime cure per stabilizzarlo, dopo di che il libero professionista deve avvertire il Comune (Ufficio Diritti animali) e/o i Servizi veterinari della Ausl di competenza.
QUAL È IL DESTINO DI UN ANIMALE VAGANTE?
In Italia, l’unico animale vagante di cui la società ha deciso di farsi carico è il cane; per questo è prevista la cattura (accalappiamento) e quindi il ricovero, per un periodo di 10 giorni, in principio nel canile sanitario (prevenzione del randagismo).
Se l’animale è registrato (cane o animale da reddito per cui è prevista un’anagrafe), rintracciato il proprietario/detentore, si potrà procedere alla riconsegna dietro pagamento delle spese e denuncia per ipotesi di reato d’abbandono (nel caso non sia stata fatta denuncia di smarrimento o furto dell’animale) e/o di mancata custodia.
Se non si ritrova il proprietario, il cane dovrà trascorrere 10 giorni nel canile sanitario e poi trasferito nel canile rifugio in attesa di adozione.
Nel nostro Paese non è prevista, tranne alcuni casi specifici, l’eutanasia, quindi un cane può rimanere a vita in un canile rifugio in attesa di essere adottato.
La Legge 281 prevede attenzioni anche per il gatto libero (colonie feline) nel caso sia malato questi deve essere curato e quindi reinserito nel proprio habitat di provenienza.
Altri casi (bovini, equini, suini, piccoli ruminanti, ecc.) vanno riconsegnati al proprietario con le conseguenze del caso (accertamenti per mancata custodia).
Per gli animali sinantropi e/o selvatici, invece, possiamo davvero parlare di animali vaganti come situazione anomala: il loro vagare è perfettamente fisiologico se sani, invece, se malati e/o feriti non ci sono obblighi chiari a livello nazionale.