Gli animali esotici attirano l’interesse delle persone, che troppo spesso poi li scelgono solo per la loro bellezza o per altri motivi superficiali. Ad esempio, perché il loro possesso è considerato un segno di distinzione o perché, semplicemente, è “di moda”.
Questo atteggiamento non deve essere incoraggiato, in quanto espone al rischio di acquisire animali di cui non si conoscono le effettive esigenze e la cui detenzione può addirittura essere illegale.
La detenzione di animali esotici è, infatti, regolamentata da numerose leggi, che derivano principalmente da un accordo sul commercio internazionale di specie a rischio di estinzione (Convention on International Trade of Endangered Species- CITES), chiamato anche Convenzione di Washington, dal nome del luogo in cui è stato sottoscritto, nel 1973.
Il CITES è un accordo internazionale tra Stati, che ha lo scopo di proteggere piante ed animali minacciati di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio.
Vi hanno aderito inizialmente 127 paesi, tra i quali l’Italia, che lo ha ratificato con la legge n. 874 del 1975. Attualmente i Membri aderenti sono 183, compresa l’intera Unione europea.
Le specie protette sono circa 36.000, suddivise in tre elenchi (Appendici) secondo il grado di protezione di cui necessitano.
Per l’applicazione della Convenzione di Washington, l’Italia ha emanato anche la legge n. 150/1992, con la quale sono state definite le pene a carico di chi non rispetta le regole di tutela previste.
Si tratta di sanzioni severe, di tipo penale, che comprendono l’arresto. In aggiunta, con questa legge è stata vietata la detenzione di specie che costituiscono pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.
Da quest’ultimo divieto sono escluse soltanto alcune specifiche strutture, individuate dalla legge stessa, come i parchi e le aree protette dichiarate idonee da una apposita Commissione scientifica CITES, i giardini zoologici ugualmente dichiarati idonei o i Centri di recupero per animali selvatici autorizzati.
Con i Decreti del Ministero dell’Ambiente del 19/4/1996 e del 26/4/2001, è stato definito l’elenco delle specie considerate “pericolose” e per le quali vige l’assoluto divieto di introduzione sul territorio nazionale. Tra questi, le scimmie, i grandi felini e molte specie di rettili.
Dal momento della sua prima emanazione, la legge è stata modificata e aggiornata nel tempo.
Per poter importare, esportare, trasportare, vendere, esporre e detenere gli animali protetti dall’accordo CITES servono specifiche autorizzazioni, in mancanza delle quali gli animali stessi possono essere confiscati e si applicano le sanzioni previste dalla legge.
Tutti gli animali devono essere muniti di un certificato che garantisca la loro legalità, riportando i dati identificativi e le altre informazioni richieste.
L’Europa ha emanato anche altri Regolamenti per attuare la normativa CITES, come il Reg. 338/97 (e successive modifiche) e il Reg. n. 834/2004, che è importante consultare perché contengono allegati (aggiornati periodicamente), nei quali sono riportate le specie a rischio elencate nelle Appendici CITES e quelle per le quali non sussistono particolari divieti o sono possibili esenzioni.
Per il possesso di animali esotici si deve conoscere, inoltre, la normativa regionale, che varia a seconda della Regione di appartenenza.
A livello regionale si definiscono solitamente in dettaglio i requisiti delle strutture in cui si possono detenere animali esotici e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni.
Indice dei contenuti
Le Autorità competenti in Italia per il CITES
In Italia, l’Autorità di gestione responsabile in via principale dell’esecuzione della legislazione CITES è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
Le uniche Autorità amministrative che possono rilasciare autorizzazioni e certificati CITES sono:
- Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale Divisione II-CITES per permessi di importazione ed esportazione.
- Arma dei Carabinieri – Servizio CITES per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni.
Il Servizio CITES dell’Arma è inoltre deputato a contrastare il traffico di specie protette sul territorio nazionale, mentre la Guardia di Finanza è la forza di polizia che esegue i controlli sul commercio di specie protette presso le dogane.
Le specie “aliene”
Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 230/17, che disciplina la detenzione degli animali esotici, includendo una lista delle cosiddette specie “alloctone” o “aliene”, cioè introdotte dall’uomo (volontariamente o accidentalmente) al di fuori del loro areale originario, che risultano invasive.
Con questo decreto, l’Italia ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia (Regolamento UE n. 1143/2014).
Il Decreto ha stabilito che chi deteneva già animali inclusi nella lista era tenuto a comunicarne il possesso al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (il termine stabilito era il 13 agosto 2018), fornendo tutte le indicazioni sull’esemplare (sesso, età ecc.).
La comunicazione era finalizzata alla verifica della possibilità di autorizzare il mantenimento del possesso.
In caso contrario, l’animale avrebbe potuto essere affidato a strutture autorizzate.
Per la mancata comunicazione è stata prevista, a carico dei trasgressori, l’applicazione di sanzioni pecuniarie e penali e anche la confisca degli animali.
Dall’entrata in vigore del Decreto, la detenzione di questo tipo di animali è, infatti, consentita solo in via eccezionale a chi è in possesso di determinati requisiti, con il permesso del Ministero e previo parere favorevole della Regione o della Provincia autonoma di appartenenza.
Nel permesso devono essere specificate anche le precauzioni che saranno adottate per limitarne la riproduzione, impedirne la fuga e la diffusione.
Quali animali esotici si possono tenere in casa?
Come detto, prima di acquistare un animale esotico è bene informarsi sulle sue necessità e valutare se si è in grado di garantirne il benessere.
È però necessario sempre verificare, ancora prima, se gli animali esotici prescelti appartengono a una specie protetta dalla Convenzione CITES.
Questo vale, in particolare, se la decisione è presa quando, magari per una vacanza, ci si trova in Paesi lontani, dove sono più facilmente proposti in vendita anche esemplari che rientrano negli elenchi delle specie vietate o per detenere le quali servono speciali autorizzazioni.
È, quindi, bene rivolgersi alle autorità competenti per chiedere informazioni, in Italia o nel Paese in cui ci si trova.
Se un animale esotico non è elencato nelle appendici CITES può essere detenuto senza necessità di autorizzazioni.
È il caso, ad esempio, tra gli uccelli, dei Parrocchetti ondulati (cocorite), i Parrocchetti dal collare, il pappagallo Calopsite, gli Inseparabili. Oppure di molti pesci tropicali.
Con le dovute autorizzazioni, è possibile tenere in casa animali esotici di altre specie, tra cui pappagalli di specie diverse da quelle sopraelencate, tartarughe, sauri.
Si ribadisce che è sempre necessario essere consapevoli che questa detenzione può rivelarsi problematica sia per le famiglie, che troppo spesso si lasciano trasportare dall’entusiasmo e non sono preparate a trattarli nel modo corretto (a volte si sottovaluta anche la possibile durata della vita di alcune di queste specie, che può arrivare a decine di anni), sia per gli animali stessi, costretti a sopravvivere in una teca o in una gabbia anziché poter vivere liberi nel loro ambiente naturale.